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CAGLIARI – TORRE DI SAN PANCRAZIO - Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro. D.M. 19 febbraio 2018 - importo intervento €1.200.000,00 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI

Soggetto aggiudicatore: Segretariato Regionale del MIBAC per la Sardegna
Oggetto: CAGLIARI – TORRE DI SAN PANCRAZIO - Verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro. D.M. 19 febbraio 2018 - importo intervento €1.200.000,00 AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI
Tipologia di gara: Procedura Aperta
Criterio di valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Modalità di espletamento della gara: Telematica
Importo complessivo a base d'asta: 140.599,66 €
Importo, al netto di oneri, soggetto a ribasso: 140.599,66 €
CIG: 796404275C
CUP: F24B18000300001
Stato: Aggiudicata
Centro di costo: Ufficio Tecnico
Aggiudicatario : ORTU PILLOLA E ASSOCIATI + ROMAGNOLI E BATOCCHIONI + BCD PROGETTI + VASCELLARI + NAPOLEONE + DOTT. GEOL. ROBERTO PISCHEDDA - Capofila: STUDIO DI ARCHITETTURA ORTU, PILLOLA E ASSOCIATI
Data di aggiudicazione: 12 febbraio 2020 0:00:00
Importo di aggiudicazione comprensivo degli oneri: 77.156,88 €
Data pubblicazione: 08 luglio 2019 9:00:00
Termine ultimo per la presentazione di quesiti: 15 agosto 2019 23:59:00
Data scadenza: 25 agosto 2019 23:59:00
Documentazione gara:
Documentazione amministrativa richiesta:
Documentazione Offerta Tecnica:
  • Offerta tecnica
  • Eventuali documenti integrativi
Documentazione Offerta Economica:

Pubblicazioni

Nome Data pubblicazione Categoria
Seggio di gara 03 settembre 2019 12:47:56 Determina di costituzione seggio di gara
Commissione di gara 03 settembre 2019 12:46:06 Determina di nomina della commissione di gara
Verbale del 2 settembre 2019 03 settembre 2019 12:47:13 Verbali
Verbale del 04.09.2019 04 settembre 2019 15:12:16 Verbali
Verbale del 20.09.2019_n.2 02 ottobre 2019 9:32:57 Verbali
Verbale del 20.09.2019_n.3 02 ottobre 2019 9:33:56 Verbali

Elenco chiarimenti

Chiarimento n. 1

Domanda:

Buongiorno, si segnala cortesemente la seguente questione: - a pag. 13 punto 14.2 “Criterio A” del disciplinare di gara si cita quanto segue: “Verranno valutati tre servizi (max 10 punti ciascuno) relativi a tre incarichi, svolti negli ultimi 10 anni, ritenuti più significativi”…ecc. Si pone quindi il limite temporale ai 3 servizi affini, ovvero che devono essere svolti negli ultimi 10 anni, e ciò va in contrasto con quanto citato dall’ANAC che ha imposto di togliere tale riferimento temporale come previsto dal vigente bando tipo n.3 al link: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Attivitadocumentazione/ContrattiPubblici/BandiTipo/_bando3 Si chiede quindi di prendere atto di questa disposizione e rimuovere qualsiasi riferimento temporale. Grazie e distinti saluti

Risposta:

In relazione al quesito si segnala quanto segue. Le linee guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, come recentemente aggiornate con Delibera n. 417 del 15.05.2019, al cap. VI “indicazioni sull’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” al punto 1.1 chiarisce “l’attuale quadro normativo NON contiene più alcuna indicazione non solo in ordine ai criteri motivazionali ma neanche in ordine agli elementi di valutazione dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ...” concludendo “… I criteri di valutazione delle offerte POSSONO essere individuati nei seguenti….”; perciò il carattere dell’elenco è di tipo indicativo e non prescrittivo. Non è stato riscontrato alcun contrasto con il Bando tipo n. 3, peraltro utilizzato come schema, si segnala in proposito che il Bando tipo n. 3, a sua volta, inseriva tra i requisiti di capacità tecnica e professionale i “servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando” come criterio di valutazione facoltativo; si osserva inoltre che non trova alcuna conferma quanto affermato nel quesito in merito alla predicata imposizione, da parte dell’ANAC, di “togliere tale riferimento temporale”. E’ invece assodato che l’Amministrazione abbia un ampio margine discrezionale nella scelta dei criteri di valutazione, purché nel rispetto dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, non rilevando, al riguardo, alcuna imposizione né in positivo né in negativo. D’altro canto, per maggior chiarezza, si precisa che la scelta dell’Amministrazione di chiedere di limitare la presentazione dei tre servizi tra quelli svolti negli ultimi dieci anni è dettata dall’esigenza di dimostrare la capacità tecnica proprio con riferimento all’oggetto dell’appalto in questione, che consiste in attività di “verifica del rischio sismico, riduzione delle vulnerabilità, restauro”, un settore di attività che ha visto, negli ultimi dieci anni, modificare in modo sostanziale il quadro normativo di riferimento, dopo l’entrata in vigore delle N.T.C. – D.M. 14.01.2008.

Chiarimento n. 2

Domanda:

Quali sono le modalità di iscrizione alla piattaforma telematica per i Raggruppamenti Temporanei di professionisti?

Risposta:

RTP - REGISTRAZIONE IN PIATTAFORMA

La Stazione appaltante precisa quanto segue:

I professionisti che vogliano partecipare alla gara in oggetto come RTP, sia costituendo che già costituito, devono provvedere obbligatoriamente alla registrazione in piattaforma del professionista capogruppo.

Sebbene non obbligatorio, è consigliabile che siano registrati individualmente tutti i professionisti componenti.

Non deve invece essere registrata l’RTP.

Nell’istanza di partecipazione (Allegato A) e negli altri moduli in cui siano richiesti tali dati, il capogruppo iscritto in piattaforma provvederà ad iscrivere se stesso quale “capogruppo di un raggruppamento temporaneo...” e ad indicare i nominativi degli altri componenti del raggruppamento.

Chiarimento n. 3

Domanda:

Nel disciplinare di gara al punto 7.1 "Requisiti di idoneità" è detto : "l'esperienza suddetta verrà valutata mediante curriculum vitae, quale parte integrante dell'offerta tecnica......". L'offerta tecnica di cui al punto 14.2 comprende: Criterio A - professionalità ed adeguatezza dell'offerta con presentazione di max 3 servizi, ciascuno di max n°2 A3; Criterio B - caratteristiche metodologiche per max n°4 schede A4. Si chiede: - il curriculum vitae deve far parte del criterio A o del criterio B? - il curriculum vitae può esuberare dalle quantità su indicate? Se affermativo : quale può essere la dimensione massima?

Risposta:

La presente FAQ intende chiarire elementi del Bando passibili di interpretazione non univoca: Il curriculum vitae citato al punto 7.1 si sostanzia di fatto nei tre servizi che a giudizio dell’operatore sono significativi della propria professionalità e capacità a realizzare la prestazione. Infatti il 7.1 rimanda al punto 4 laddove, nell’esplicare i criteri di aggiudicazione e gli elementi di valutazione, il riferimento esplicito è ai soli tre servizi per i quali si chiede una descrizione sintetica atta a chiarire le caratteristiche peculiari che si ritengono significative. In conclusione non è richiesto alcun curriculum aggiuntivo e, qualora l’operatore dovesse caricare il proprio curriculum completo la Commissione non potrà comunque valutarlo.

Chiarimento n. 4

Domanda:

Buongiorno, con riferimento all'art 14 del disciplinare di gara, e nello specifico ai tre servizi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità tecnica, si chiede se ognuno dei tre servizi debba essere ricompreso nella cat.E.22 e debba avere un importo non inferiore a quello oggetto della presente gara: 690.000,00€. in attesa di riscontro, Cordiali saluti

Risposta:

I tre servizi richiesti sono quelli che a giudizio dell’operatore sono ritenuti adeguati a dimostrare la propria capacità di gestire il servizio posto a base di gara. I tre servizi pertanto possono essere completamente slegati dai servizi richiesti per i requisiti di partecipazione e ricadere in categorie diverse dalla E.22. Analogamente non è stato definito alcun limite di importo. Le eventuali affinità specifiche, tipologia del bene, complessità dell’intervento, ecc; saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Chiarimento n. 5

Domanda:

Le schede A4 sono da considerarsi solo fronte? grazie

Risposta:

Le 4 schede in formato A4 richieste al punto 14.2 del disciplinare di gara sono da considerarsi solo fronte.

Chiarimento n. 6

Domanda:

Nel caso in cui nel raggruppamento costituendo candidato sia presente uno studio associato, confermate che tutti i documenti vadano compilati a nome dello studio con la specifica dell'anagrafica della persona di contatto? grazie

Risposta:

I documenti vanno compilati a nome del capogruppo di RTP. Lo stesso capogruppo firma digitalmente per l’RTP. Questo in virtù del fatto che nell’Allegato C – “Dichiarazione di impegno a costituire RTP”, viene richiesto ai componenti di conferire mandato collettivo speciale ad un soggetto capogruppo, che quindi viene ad assumere la rappresentanza di tutti i componenti che hanno sottoscritto la dichiarazione di impegno. Si fa inoltre presente che il capogruppo dell’RTP non deve necessariamente coincidere con il rappresentante legale dello studio associato.

Chiarimento n. 7

Domanda:

Con riferimento ai documenti amministrativi che il concorrente deve caricare sul portale è richiesta quale dichiarazione obbligatoria "l'autocertificazione ". Non essendoci alcun fac simile allegato si chiede quale dichiarazione è necessario rendere nella suddetta dichiarazione. Si fa, inoltre, presente che nel disciplinare di gara al punto 14.1 1) si richiede tra i documenti amministrativi "dichiarazione individuale (allegato B)"; anche con riferimento alla suddetta dichiarazione non è allegato alcun fac simile. Si chiede pertanto di chiarire, anche il tal caso, quale dichiarazione è necessario rendere. Si resta in attesa di riscontro.

Risposta:

Sulla piattaforma telematica è presente di default il campo “autocertificazione”: la compilazione di tale campo non è obbligatoria ed è a discrezione dell’operatore economico, qualora volesse rendere autonome dichiarazioni o certificare qualche condizione che egli ritenga utile ai fini della selezione. Le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 sono contenute e vengono fornite con la compilazione del DGUE “Allegato E”, compilazione prevista come obbligatoria. Si segnala a questo riguardo che la richiesta di compilazione dell’Allegato B, presente nel disciplinare di gara, che era previsto per le dichiarazioni ex art. 80, è da considerarsi mero errore materiale e l’allegato B non deve pertanto essere inserito a sistema. Nella presente procedura di gara, tali dichiarazioni sono ricomprese nell’ “Allegato E – DGUE”: è quindi sufficiente compilare e caricare in piattaforma il DGUE.

Chiarimento n. 8

Domanda:

Buongiorno, nella documentazione amministrativa è elencato : Dichiarazione individuale (Allegato B). Tale modello è assente. Può essere messo a disposizione per necessaria compilazione?

Risposta:

L’Allegato B non è presente in fac simile poiché non deve essere caricato in piattaforma. La richiesta di compilazione dell’Allegato B, presente nel disciplinare di gara, è da considerarsi mero errore materiale da parte dell’Amministrazione. L’Allegato B, che in altre procedure viene richiesto, riguarda le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nella presente procedura di gara tali dichiarazioni sono ricomprese nell’ “Allegato E – DGUE”: è quindi sufficiente compilare e caricare in piattaforma il DGUE. Trattandosi di una dichiarazione individuale, il DGUE deve essere compilato e firmato individualmente da ciascun partecipante.

Chiarimento n. 9

Domanda:

Alla Vostra Cortese Attenzione, chiediamo se sia possibile avere fac-simile dell'allegato B "dichiarazione individuale", in quanto non visibile in piattaforma.

Risposta:

L’Allegato B non è presente in fac-simile poiché non deve essere caricato in piattaforma. La richiesta di compilazione dell’Allegato B, presente nel disciplinare di gara, è da considerarsi mero errore materiale da parte dell’Amministrazione. L’Allegato B, che in altre procedure viene richiesto, riguarda le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nella presente procedura di gara tali dichiarazioni sono ricomprese nell’ “Allegato E – DGUE”: è quindi sufficiente compilare e caricare in piattaforma il DGUE.

Chiarimento n. 10

Domanda:

Buongiorno, tra i documenti da allegare, relativi alla "documentazione amministrativa" secondo l'art. 14.1 pag.13 del disciplinare di gara, è segnalato 'Allegato B dichiarazione individuale', che non è stato fornito come fac simile. Si chiede qualche chiarimento sui contenuti del suddetto allegato, immaginando che in caso di RTP debba essere predisposto e firmato da ciascun partecipante. Saluti

Risposta:

L’Allegato B non è presente in fac simile poiché non deve essere caricato in piattaforma. La richiesta di compilazione dell’Allegato B, presente nel disciplinare di gara, è da considerarsi mero errore materiale da parte dell’Amministrazione. L’Allegato B, che in altre procedure viene richiesto, riguarda le dichiarazioni ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nella presente procedura di gara tali dichiarazioni sono ricomprese nell’ “Allegato E – DGUE”: è quindi sufficiente compilare e caricare in piattaforma il DGUE. Trattandosi di una dichiarazione individuale, il DGUE deve essere compilato e firmato individualmente da ciascun partecipante.

Chiarimento n. 11

Domanda:

Buongiorno, premesso che si comprende la scelta dell’Amministrazione espressa nella risposta alla FAQ n.1, si chiede se questa sia coerente con quanto scritto in maniera esplicita dall’ANAC nel documento del Bando-tipo n.3 “Nota illustrativa” punto 11 “Contenuto della Busta B – Offerta tecnica” pag.16 in cui si cita: “Con riferimento al parametro A (professionalità e adeguatezza dell’offerta) la stazione appaltante dovrà richiedere al concorrente di descrivere i servizi relativi agli interventi ritenuti significativi della propria capacità e affini a quelli oggetto dell’affidamento svolti lungo tutto l’arco della sua vita professionale.” Grazie e distinti saluti

Risposta:

Assolutamente si per le motivazioni argomentate nella FAQ 1.

Chiarimento n. 12

Domanda:

In caso di RTP: Il DGUE ed il PASSOE va redatto ed inviato per tutti i partecipanti o solo per il capogruppo? grazie

Risposta:

Il passoe sarà unico e generato inserendo i dati del costituendo rtp con i ruoli specifici che si intendono assegnare (mandante o mandatario). Il DGUE va compilato singolarmente per ogni soggetto partecipante alla rtp (libero professionista, società di ingegneria o altro). Qualora l'operatore ha più soggetti responsabili (legale rappresentante ecc) i dati di ognuno saranno riportati all'interno dello stesso DGUE nelle sezioni dedicate.

Chiarimento n. 13

Domanda:

Buongiorno si chiedono i seguenti chiarimenti: - a pag. 10 del Disciplinare di gara si chiede ''di produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione che si impegni a rilasciare al soggetto l'apposita polizza'' . Ma nel punto 14. 1 CONTENUTO DELLA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA'' non risulta citata tale dichiarazione, si chiede se è un documento obbligatorio o meno. - non risulta scaricabile la Dichiarazione individuale (Allegato B) , si chiede dove si possa scaricare un fac - simile.

Risposta:

Sulla piattaforma telematica è previsto il campo “cauzione – fidejussione” dove caricare quanto richiesto. Per la Dichiarazione individuale (Allegato B) può trovare i riferimenti alle FAQ n. 8 - 9 – 10.

Chiarimento n. 14

Domanda:

Alla Vostra Cortese Attenzione, Il disciplinare, al paragrafo 7.1 "requisiti di idoneità", indica un "ingegnere o architetto con laurea specialistica/magistrale esperto in impianti" ed un professionista antincendio. Si chiede se, in accordo a quanto riconosciuto con la sentenza 26 gennaio 2011, n. 571 del Consiglio di Stato, detta figura possa essere ricoperta da un Perito Industriale iscritto all'albo professionale esperto in impianti.

Risposta:

Pur prendendo atto della sentenza del Consiglio di Stato, la Stazione appaltante ha valutato, all’interno del proprio ambito di discrezionalità, di richiedere la professionalità di tecnici laureati, richiamando alla specificità dell’edificio oggetto di progettazione e dei lavori da svolgere. E’ inoltre facoltà del Rup individuare i criteri di valutazione delle caratteristiche metodologiche dell’offerta tecnica. Nel caso specifico, considerata la complessità del progetto, alla consistenza delle figure professionali richieste è stato addirittura attribuito un criterio specifico, valutabile attraverso un punteggio ad hoc: “Criterio B4) Consistenza e qualità del gruppo di progettazione, nonché alle risorse professionali messe a disposizione nello svolgimento del servizio”. Resta facoltà dell’operatore economico affiancare, al tecnico laureato richiesto dal disciplinare, delle ulteriori risorse professionali, quale proposta migliorativa.

Chiarimento n. 15

Domanda:

Al Punto 4. del Disciplinare, al Criterio B2), si legge "dal livello superiore...) sembrerebbe quindi mancare una parte della frase. E' possibile avere conferma? Grazie

Risposta:

La dicitura corretta è: "Livello superiore della prestazione progettuale con riferimento alla specificità presentata dal Sito monumentale, con ricorso a soluzioni innovative per dare il massimo risalto e valorizzazione al sito monumentale. Max 15 punti." così come riportato al punto 14.2 del disciplinare e nella parte testuale del punto 4. Nella tabella del punto 4 è in erroneamente presente la parola "dal".

Chiarimento n. 16

Domanda:

Al punto 7.2 del disciplinare si chiede di produrre una dichiarazione della compagnia di assicurazione che si impegni a rilasciare al soggeto la polizza. La nostra agenzia ci risponde che non rilasciano nessuna dichiarazione ma che il mandatario autocertifica l'impegno a produrre la polizza in caso di aggiudicazione. Si ritiene valida e quindi accettabile da codesto Ente l'autocertificazione onde evitare l'esculsione dalla gara?

Risposta:

La richiesta avanzata nel disciplinare è di produrre un impegno a costituire una RC professionale. Sulla piattaforma telematica è previsto il campo “cauzione – fidejussione” dove caricare quanto richiesto, che potrà essere una dichiarazione dell’agenzia o in alternativa un’autocertificazione del capogruppo. L'assicurazione dovrà essere rilasciata al soggetto incaricato, quindi, in caso di raggruppamento temporaneo, all’RTP stesso; non è pertanto sufficiente l’assicurazione professionale del capogruppo. E’ inoltre necessario che nell’assicurazione sia contenuto uno specifico riferimento all’incarico in oggetto.

Chiarimento n. 17

Domanda:

Buongiorno, si chiede conferma di quanto segue: nel caso di RTI, il DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente, singolarmente da ciascun partecipante mentre l’Istanza di partecipazione deve essere compilata e firmata digitalmente dalla sola Capogruppo. Si chiede, inoltre, se la dichiarazione a costituirsi in RTI debba essere firmata digitalmente da tutti i componenti dell’RTI o possa essere firmata, di pugno, da tutti i componenti dell’RTI e digitalmente dalla sola capogruppo. Si chiede, analogamente, da chi debba essere firmata digitalmente l’offerta tecnica, l’offerta tempo ed economica.

Risposta:

Si conferma che il DGUE deve essere compilato e firmato digitalmente, singolarmente da ciascun partecipante. L’istanza di partecipazione deve invece essere firmata digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. L’impegno a costituirsi in RTP deve essere firmato digitalmente da tutti i componenti; con l’unica eccezione per il giovane professionista, che può firmare in altro modo se non dovesse avere la firma digitale. L’offerta tecnica, l’offerta economica e temporale devono essere firmate digitalmente da tutti i componenti il raggruppamento. Quale criterio generale, si sottolinea come la rappresentanza del capogruppo, conferitagli attraverso il mandato collettivo nella Dichiarazione di impegno a costituire RTP, inizi a partire dalla costituzione dell’RTP, quindi solo in caso di aggiudicazione dell’appalto.

Chiarimento n. 18

Domanda:

In riferimento a quanto riportato nel disciplinare di gara al punto 10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA La garanzia provvisoria e l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell’art. 93, comma 10 del Codice. La garanzia definitiva sarà richiesta all’operatore prima della consegna dei lavori. Si chiede quali dati e quale percentuale sarebbe dovuta, da comunicare ad un'agenzia assicurativa per la cauzione, visto che il disciplinare non ne' parla.

Risposta:

Le modalità di calcolo della garanzia definitiva non sono inserite nel disciplinare di gara, poiché per esse si rimanda alle disposizioni di legge e poiché l’importo è variabile a seconda della percentuale di ribasso applicata dal concorrente. L’importo della garanzia definitiva è calcolato in base all’art. 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016.

Chiarimento n. 19

Domanda:

Alla Vostra Cortese Attenzione, nel disciplinare, al punto 7.2 "requisiti di capacità economica e finanziaria" è richiesto, come comprova del requisito, Modello Unico o Dichiarazione Iva. Si chiede se tale documento deve essere allegato in sede di gara o debba essere presentato solo in caso di aggiudicazione. Nel caso in cui debba essere presentato in sede di gara deve essere allegato il modello Unico/dichiarazione Iva solo del Capogruppo (che soddisfa interamente il requisito) o di tutti i componenti dell'RTI? Grazie

Risposta:

Per la dimostrazione del possesso del requisito va bene qualsiasi documento che permetta agevolmente di verificare quanto richiesto. In fase di gara è sufficiente dichiarare il possesso del requisito richiesto. All'aggiudicatario e al secondo classificato sarà richiesto di dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara.

La dichiarazione è volta a dimostrare il possesso dei requisiti da parte dell'operatore che partecipa. Il possesso del requisito da parte del capogruppo è più che adeguata. 

Chiarimento n. 20

Domanda:

Si richiede se sia possbile inserire un indice nella Relazione Metodologica e se questo non rappresenti impegno di spazio, ossia sia considerabile "extra" rispetto allo spazio concesso

Risposta:

Nella Relazione può essere inserito di tutto a condizione che sia ricompreso nello spazio previsto nel disciplinare.